Statuto Comunale - Titolo III

Ultima modifica 17 gennaio 2021

TITOLO III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

ART. 32

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Sono istituti della partecipazione:

l’iniziativa popolare;

il referendum;

bb) le consulte comunali 1;

la partecipazione al procedimento amministrativo;

il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;

Istituisce il Centro Pari Opportunità al fine di corrispondere a quanto stabilito dall’art. 3 Costituzione;

Il Comune, altresì, promuove forme di partecipazione dei residenti di cittadinanza extracomunitaria.

ART. 33 L’INIZIATIVA POPOLARE

Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell’assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale;

possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l’esigenza di comuni necessità.

Le proposte articolate, le istanze e le petizioni vengono inoltrate al Sindaco il quale entro 30 giorni le assegna in esame al Responsabile della struttura operativa competente in materia e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

Le proposte articolate, le istanze e le petizioni, sottoscritte da almeno 80 elettori, ottenuto il parere del Responsabile del servizio interessato e del Segretario Comunale, sono in ogni caso sottoposte all’esame del Consiglio Comunale entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

Le determinazioni del Consiglio Comunale in merito sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari proponenti.

ART. 34

I REFERENDUM

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l’indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo 35. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

E’ indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l’intera comunità locale e nelle

1 Lettera così inserita come da deliberazione C.C. n. 56-2017.

materie di cui sopra quando lo richiedano:

almeno 5 consiglieri comunali oppure un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.

La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all’esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento coerente col risultato referendario ed avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Le modalità di attuazione, nonché la disciplina sulla regolarità e sull’ammissibilità delle richieste di referendum, sono stabilite da apposito Regolamento.

ART. 35

LIMITI AL REFERENDUM

Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto, Regolamento del Consiglio Comunale, Regolamento Edilizio e Piano Regolatore Generale.

Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari.

Una proposta di referendum che non sia stata accolta, non può essere presentata di nuovo prima di un anno.

Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall’attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, e circoscrizionali.

ART. 35BIS CONSULTE COMUNALI

Le Consulte Comunali sono uffici di partecipazione popolare, con competenza su materia di carattere sociale, culturale e ambientale.

Possono essere costituite Consulte Comunali composte da rappresentanti di gruppi sociali organizzati e non, che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, nonché da persone fisiche.

Le Consulte Comunali sono istituite dal Consiglio Comunale, che ne disciplina la competenza, la composizione e l’organizzazione.

Le Consulte Comunali esprimono proposte e pareri su atti di competenza comunale2.

2 Articolo inserito come da deliberazione C.C. n. 56-2017.

ART. 36 L’AZIONE POPOLARE

Ciascun elettore può far valere in qualsiasi sede giudiziaria le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall’attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

Le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministero dell’ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune.

L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente e le spese processuali in favore o a carico dell’associazione.

ART. 37

ASSOCIAZIONISMO – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tale scopo istituisce l’Albo delle Associazioni del Comune di Sovicille. Possono essere iscritte all’albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Per ottenere l’iscrizione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi dell’associazione medesima.

Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui opera e sulle iniziative amministrative rilevanti per l’associazione stessa.

ART. 38

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata

dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 39

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. Il regolamento inoltre:

individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, l’accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione.

ART. 40

DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito, e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 41 PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro trenta giorni dalla

richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

Nel caso l’atto o il provvedimento richiesto possano incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 42

PROCEDIMENTI AD IMPULSO D’UFFICIO

Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituire tale comunicazione con la pubblicazione ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto.

ART. 43

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

Nei casi di cui agli articoli 41 e 42, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l’Amministrazione Comunale.

In tal caso è necessario che del contenuto di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

ART. 44 DIFENSORE

CIVICO

E’ prevista l’istituzione del Difensore Civico, da regolarsi con apposito atto.


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